GR Lazio

Figura a pagina – Visione d’insieme delle aree e dei settori in cui è divisa la regione LAZIO ai fini del catasto sentieri

DECLARATORIA CONFINI AREE E SETTORI DEL CATASTO SENTIERI DEL CAI LAZIO
La Regione Lazio, individuata nel catasto nazionale (REI) con la lettera “O”, è divisa in 3 Aree (E=Est –
N=Nord – S=Sud). In particolare:
– l’Area Est è suddivisa nei settori 1, 2, 3, 4, 5;
– l’Area Sud è suddivisa nei settori 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
– l’Area Nord è suddivisa nei settori 1, 2, 3, 4, 5, 6.
In Figura 1 è riportata una visione d’insieme delle aree e dei settori. Di seguito si riporta la descrizione di
dettaglio dei confini sia delle aree che dei settori. Tali confini sono riportati nei file vettoriali Catasto_LAZIO.gpx e Catasto_LAZIO.shp (parte integrante del regolamento).


codice univoco alfanumerico a 11 caratteri articolato nei seguenti 8 campi:

Carattere 1 Identificativo della Regione (O per Lazio)
Caratteri 2,3 Identificativo ACI della Provincia del luogo di partenza del sentiero (FR = Frosinone – LT = Latina ––RI = Rieti – RM = Roma – VT = Viterbo)
Carattere 4 Identificativo della zona/area (E = Est – N = Nord – S = Sud)
Carattere 5 Identificativo del settore all’interno della zona/area (un numero da 1 a 9)
1, 2, 3, 4, 5 per l’Area E;
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per l’Area S;
1, 2, 3, 4, 5, 6 per l’Area N.
Caratteri 6,7 Identificativo del numero del sentiero (da 00 a 99)
Caratteri 8,9 Identificativo dell’ente manutentore (numero univoco per tutta la regione). In assenza lasciare “00”
Carattere 10 Identificativo gerarchia del tracciato con identificazione delle varianti di percorso (sono lettere A, B, C, etc.). Nel caso del sentiero principale lasciare “0”.
Ad esempio il sentiero accatastato con numero OLTS961000 indica il sentiero del catasto regione Lazio (O), che parte da una località in provincia di Latina (LT), nell’area Sud (S), nel settore 9, con numero 61, a cui non è assegnato un Ente manutentore (00), classificato come sentiero principale (0). Sulla segnaletica orizzontale e verticale, oltre che sulle pubblicazioni, il sentiero è riportato con il numero 961.
Per il sentiero accatastato con numero OLTS96100A indica il sentiero del catasto regione Lazio (O), che parte da una località in provincia di Latina (LT), nell’area Sud (S), nel settore 9, con numero 61, a cui non è assegnato un Ente manutentore (00), classificato come variante A al sentiero principale (A). Sulla segnaletica orizzontale e verticale, oltre che sulle pubblicazioni, il sentiero è riportato con il numero 961A.


Art. 12 Indicazioni generali per l’inserimento in catasto di nuovo sentiero CAI
Qualunque soggetto (Sezioni CAI, Enti Regionali, Enti Locali, soggetti privati, etc.) voglia inserire nel catasto della rete sentieristica regionale CAI Lazio un nuovo sentiero, con segnaletica e numerazione CAI, o proporne la modifica se già accatastato, deve farne richiesta alla CRSC o, in sua assenza, al Consiglio Direttivo Regionale CAI Lazio (CDR). Le funzioni ed i compiti assegnati alla CRSC negli articoli seguenti del presente regolamento (richieste, deliberazioni, etc.) si intendono attribuiti al CDR del CAI Lazio in caso di assenza od inadempienza della CRSC.
Nell’individuazione dei nuovi sentieri da inserire nel catasto regionale, hanno carattere prioritario generale:
1. I collegamenti intervallivi su viabilità già esistente che partono dai paesi e dai fondovalle;
2. Gli accessi a rifugi e/o strutture ricettive in quota;
3. La valenza storico-naturalistica degli itinerari, al fine di conservare elementi di conoscenza e rappresentatività del territorio, sia dal punto di vista paesaggistico, che storico – culturale;
4. La connessione con altre reti sentieristiche già esistenti;
5. L’impatto ambientale determinato dalla realizzazione e frequentazione dei sentieri;
6. La capacità di effettuare regolari manutenzioni per garantire nel tempo la percorribilità dei sentieri.
Nell’ambito del presente regolamento, quando ci si riferisce a “nuovo sentiero” si intende il prodotto di un processo che, partendo da un percorso, una traccia storica già esistente sul terreno, conduce, attraverso vari passaggi fisici e burocratici, all’iscrizione di esso nel Catasto e, di pari passo, al suo effettivo ripristino, segnatura e inizio della fruizione da parte degli escursionisti.
Quando ci si riferisce a “sentiero ex novo” si intende invece un sentiero che prima non esisteva fisicamente sul territorio e che si intende realizzare materializzando il tracciato con mezzi manuali o meccanici per scavo e movimento terra e rocce.
In linea di principio è da escludere il tracciamento di sentieri ex novo, salvo casi eccezionali, recuperando invece la rete sentieristica esistente.